Sospensione attività lavorativa
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato interviene a favore dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause ordinarie e straordinarie.
L’anzianità minima di effettivo lavoro per beneficiarne è pari a trenta giorni di effettivo lavoro e sono ricompresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Il trattamento di integrazione salariale sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, con un massimale mensile lordo, che per il 2024 è pari a euro 1.392,89
Gli strumenti sono:
Assegno di Integrazione Salariale (AIS), per tutte le aziende,
26 settimane di AIS nel biennio mobile
Assegno di Integrazione Salariale Straordinaria (ACIGS), per le aziende con più di 15 dipendenti,
24 mesi nel quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale
12 mesi nel quinquennio mobile, per crisi aziendale
Contratto di Solidarietà (ACIGS)
36 mesi nel quinquennio mobile
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