Sostegno al Reddito: Guida alle Misure di Supporto Economico

 Le misure di sostegno al reddito nascono per aiutare chi ha problemi economici.

A cosa servono:

  • per aiutare chi si trova in stato di disoccupazione o ha una ridotta capacità lavorativa;
  • per aiutare le famiglie dei lavoratori.

È importante conoscere i propri diritti ed essere informati su questa materia altrimenti si corre il rischio di perdere delle opportunità.

Per i dipendenti delle aziende artigiane che sono sospesi dalla attività lavorativa è previsto un Sostegno economico Una Tantum di:

  • 150 €.    se sospesi almeno 10 giorni lavorativi
  • 300 €.    se sospesi tutti i giorni lavorativi del mese

La sospensione dell’attività lavorativa è sostenuta economicamente dal Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA). FSBA è la cassa integrazione per il comparto Artigiano, interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte alla Bilateralità, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause ordinarie e straordinarie. FSBA assicura ai beneficiari l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) e, per i dipendenti delle aziende con più di 15 lavoratori, prestazioni di Integrazione Salariale Straordinaria (ACIGS).

La durata massima di ciascuna prestazione è ricapitolata nel seguente schema:

Durata massima
Datori di lavoro – sino a 15 lavoratori 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile;
Datori di lavoro – più di 15 lavoratori 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie nel biennio mobile;
24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS);
12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS); 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS);

 

L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale con un massimale mensile lordo, per tutto il 2024, pari ad euro 1.392,89.

 Le basi del sostegno al reddito in Italia

In Italia, il sostegno del reddito è fondamentale per la sicurezza economica dei cittadini e per la stabilità del rapporto di lavoro. Fornisce tutele economiche a lavoratori dipendenti e autonomi. In modo tale da ridurre gli effetti delle crisi occupazionali, contribuendo a preservare i rapporti di lavoro anche in situazioni di difficoltà.

Cos’è il sostegno al reddito

Il sostegno al reddito è un aiuto finanziario per chi perde il lavoro o subisce una riduzione di orario. Aiuta i lavoratori a trovare nuove opportunità o a superare periodi crisi.

Storia e evoluzione delle misure di sostegno al reddito

La storia del sostegno del reddito in Italia è piena di riforme e aggiornamenti. L’ultima riforma in ordine di tempo si può ricondurre alle leggi di bilancio del 2022 e 2023.

Panoramica delle prestazioni a sostegno del reddito

In Italia, ci sono diverse prestazioni a sostegno del reddito o ammortizzatori sociali che hanno lo scopo di aiutare i lavoratori in momenti di incertezza economica.

Le altre prestazioni di cui potrebbe godere una lavoratrice o un lavoratore artigiano sono:

  • l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico
  • la Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione
  • le prestazioni a tutela della maternità e paternità

L’Assegno Unico e Universale (AUU) ha sostituito i vecchi “assegni familiari” per i figli a carico, spetta alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (a fronte di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo varia in ragione della condizione economica del nucleo familiare sulla base di un ISEE valido al momento della domanda, che tiene conto dell’età e del numero dei figli/e, nonché di eventuali situazioni di loro disabilità.

I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Per potere accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • devono trovarsi in stato di disoccupazione;
  • devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali fatta valere negli ultimi quattro anni. L’indennità viene ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La riduzione del 3% è da applicarsi sull’importo del mese precedente. L’indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negli ultimi quattro anni. Il periodo massimo è di due anni, pari a 104 settimane.

Il/la lavoratore/trice, al quale spetta la NASpI, che intenda avviare un’attività professionale di tipo autonomo o di impresa individuale o in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, anche durante il periodo di fruizione. In questo ultimo caso, potrà ricevere la quota residua non ancora percepita.

Congedo di maternità. È vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi. Dal 1° gennaio 2019 vi è la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Congedo di paternità obbligatoria. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio della madre. Il padre lavoratore può fruirne a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a.

Congedo parentale. Consiste nel diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad astenersi dal lavoro per la  cura e l’assistenza dei propri figli/e fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

La madre può usufruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio/a entro i primi 12 anni di  vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;
Il padre può fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale (elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per goni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di dieci mesi di congedo parentale (elevabili a unidci nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche in maniera frazionata in giorni o ore. L’importo dell’indennità è calcolata in misura ridotta rispetto al congedo di maternità.

Riposi Giornalieri. La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un’ora quando l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Il padre ha comunque diritto ai riposi anche se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata. In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Congedi par malattia del figlio/a. Fino al compimento del terzo anno del figlio/a entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a. Il ricovero ospedaliero del figlio/a interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti.

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