Sostegno al reddito
“Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.
FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Inoltre FSBA, in linea con le disposizioni del Governo e grazie alle risorse dallo stesso stanziate, ha gestito il sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese artigiane, anche se non iscritte a FSBA, nel difficile periodo di pandemia COVID19.
Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.”
Prestazioni
AIS
CAUSALI ORDINARIE
Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.
Situazioni temporanee di mercato.
DESTINATARI: Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, a prescindere dal numero di lavoratori in forza.
CAUSALI STRAORDINARIE
Riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA.
Crisi aziendale, nell’ambito di un accordo collettivo.
Contratto di Solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.
DESTINATARI: Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media fino a 15 lavoratori in forza.
ACIGS
CAUSALI STRAORDINARIE
Riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA.
Crisi aziendale, nell’ambito di un accordo collettivo.
Contratto di Solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.
DESTINATARI: Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media oltre a 15 lavoratori in forza.